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lunedì 27 gennaio 2014

Italia e India hanno firmato e ratificato la “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Premessa giuridica
Italia e India hanno firmato e ratificato la “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare” (di seguito indicata con l’acronimo internazionale UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea), entrata in vigore il 16 novembre 1994, un anno dopo l’adesione della Guiana, sessantesimo Stato ratificante. La procedura di adesione al Trattato di Montego Bay era stata avviata il 10 dicembre del 1982, dopo nove anni di negoziazioni. I fatti avvenuti al largo dell’India, in mare aperto, sono regolati da questa convenzione, firmata sotto l’egida delle Nazioni Unite e rappresentante una forma scritta di diritto internazionale.
Diamo per assodato che i militari del Battaglione San Marco, nel corso delle azioni diversive per respingere un presunto assalto di pirateria, abbiano ucciso due pescatori indiani per errore. Errore che però emerge come tale solo da un’analisi successiva, giacché le circostanza non crediamo abbiano permesso l’immediata identificazione degli attori sul teatro. Non pensiamo che i militari del NMP sulla “Enrica Lexie” abbiano avuto il tempo di chiedere i documenti all’equipaggio del naviglio identificato come minaccia piratesca.
Diamo per assodato che la perdita di ogni vita umana sia dolorosa e che prostri chiunque, anche chi la provoca nell’esercizio di un diritto legittimo all’uso della forza. Tranne qualche imbecille invasato, non pensiamo ci siano poliziotti o militari che gioiscano per aver ucciso un delinquente o un combattente nemico, sia esso un militare o un terrorista. Chiunque gioisse della morte altrui meriterebbe quanto meno una immediata visita psichiatrica. Così è stato sicuramente per Latorre e Girone (si vedano a tal proposito le interviste rilasciate ad alcuni quotidiani nazionali, in una cornice di riservatezza encomiabile ed esemplare).
La questione da risolvere riguarda dunque a chi spetti la competenza per giudicare su fatti avvenuti in alto mare. Le circostanze richiamano la Parte VII della UNCLOS, che regola giuridicamente l’Alto Mare. L’articolo 86 ne stabilisce l’Ambito di applicazione: 
Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita in alcun modo le libertà di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all’articolo 58”.
Va evidenziato che nel momento in cui l’incidente è avvenuto, le autorità indiane erano nella legittimità di richiedere all’Italia – stato di bandiera della petroliera – l’applicazione delle norme stabilite dal successivo articolo 94 (Obblighi dello Stato di bandiera) e, in particolare, dei commi 6 e 7:
[..] Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera.
Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un’inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.
7. Ogni Stato apre un’inchiesta che sarà condotta da o davanti a una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell’alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all’ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l’altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest’ultimo su uno qualunque di tali incidenti
”.
Si evince che la giurisdizione per ogni fatto riguardante una nave in alto mare è dello Stato di bandiera. La cooperazione richiamata dall’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 94 UNCLOS c’è stata da parte italiana, ma è clamorosamente mancata da parte indiana, che per mezzo delle autorità statali del Kerala hanno violato a piè pari il diritto internazionale. A niente vale sostenere che l’India sia uno Stato federale e che la competenza sia stata esercitata dalle autorità di uno Stato, perché il Kerala non è un soggetto della comunità politica internazionale e non esercita la sovranità territoriale che consentì all’India di firmare il Trattato di Montego Bay.
La violazione del diritto internazionale diventa ancora più evidente se si va a riguardare il disposto dell’articolo 97 UNCLOS, che stabilisce esplicite norme sulla “Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione”:
1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.
2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un’idoneità o licenza è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati.
3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell’istruttoria, non possono essere disposti da nessuna autorità che non sia lo Stato di bandiera
“.
Il dettato del trattato è di tale chiarezza che non necessita alcun commento. Sotto il profilo giuridico l’India era presunta parte lesa, per aver patito la morte violenta di due suoi cittadini per mano di due militari di scorta a una petroliera italiana. Nel solco del trattato UNCLOS, il governo indiano avrebbe dovuto:
1) astenersi da intraprendere azioni penali o disciplinari contro il personale a bordo della “Enrica Lexie” (a prescindere che si trattasse di militari con le insegne e i gradi dell’Italia), in quanto nave italiana soggetta alla giurisdizione del proprio stato di bandiera;
2) attivare la procedura prevista dal comma 6 dell’art. 94 (denuncia allo Stato di bandiera), per vie diplomatiche;
3) rinunciare a fermare o, addirittura, sequestrare la petroliera, neanche come misura cautelare, aderendo alle disposizioni del del comma 3 dell’art. 97 UNCLOS.
Poiché l’India ha deliberatamente intrapreso tre azioni contrarie diritto internazionale, si è realizzato un ribaltamento delle posizioni giuridiche tra Stati. In breve, l’India ha violato le norme, l’Italia non è stata messa in condizione di esercitare la propria giurisdizione sui fatti avvenuti, avendone esclusivo potere in virtù del Trattato di Montego Bay. Da quel momento in poi, l’Italia ha una posizione di parte offesa nella controversia con l’India e di questo si deve tenere conto in tutti i passaggi successivi, sia sotto il profilo diplomatico che sotto quello giurisdizionale. Va rilevato che l’India di fatto non adempie in toto all’obbligo di cooperazione nella repressione della pirateria marittima, sancito dall’articolo 100 del trattato UNCLOS.
Mezzi e organi per la risoluzione delle controversieSotto il profilo giurisdizionale, nella Parte XV l’UNCLOS stabilisce le procedure di risoluzione delle controversie sulla sua applicazione. L’articolo 279 obbliga i firmatari a percorrere la via pacifica nella risoluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’attuazione del diritto internazionale marittimo, secondo il quadro cooperativo internazionale dettato più in generale dall’articolo 2, paragrafo 3 della Carta delle Nazioni Unite: “L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: […] 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”.
Il secondo comma dell’articolo 279 richiama le modalità con cui agire, ossia quelle enunciate dall’articolo 33 della CARTA ONU: “negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici”.
Senza scomodare l’articolo 11 della Costituzione, ma rimanendo in un ambito politico, l’Italia è uno Stato civile e pacifico, per cui è escluso ogni ricorso alla forza per liberare i due militari italiani trattenuti illegalmente dalle autorità indiane, in esplicita e palese violazione del trattato UNCLOS. Anche se un certo uso della forza, sebbene a bassa intensità, è stato al contrario esercitato dalle autorità costiere del Kerala, nel corso dell’abbordaggio illegale della “Enrica Lexie”, nel successivo prelievo manu militari dei due marò italiani della San Marco e nell’illegale sequestro della nave.
Va notato che la Corte Suprema indiana ha intimato alle autorità federali di New Delhi e a quelle statali del Kerala di comparire di fronte al massimo organo giudiziario, mentre l’avvocato dell’armatore avrebbe affermato che la nave non si trova (più?) sotto sequestro, perché non sarebbe coinvolta nell’uccisione dei due pescatori. Una tesi suggestiva, che per ora non fa altro che che confermare l’inadeguatezza della legislazione sui Nuclei Militari di Protezione in funzione antipirateria.
Spetta all’Italia, sotto il profilo giuridico internazionale e in qualità di parte lesa, l’azione giudiziaria. L’articolo 287 enuncia i quattro forum giudiziari da adire per la soluzione di questa controversia: 
a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare di Amburgo, costituito in conformità all’Allegato VI dell’UNCLOS;
b) la Corte internazionale di giustizia;
c) un tribunale arbitrale costituito in conformità all’Allegato VII dell’UNCLOS; 
d) un tribunale arbitrale speciale costituito in conformità all’Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate: 
Il tribunale arbitrale speciale individuato nel punto d) dell’articolo 287 UNCLOS però è incompetente a decidere sui fatti di cui ci occupiamo, perché riguarda controversie relative alla pesca, alla protezione e preservazione dell’ambiente marino, alla ricerca scientifica marina, o alla navigazione, incluso l’inquinamento da parte di navi in transito.
Caro Presidente Napolitano…Quindi, Caro presidente della Repubblica, i fatti inchiodano l’India alla propria responsabilità di aver violato deliberatamente e palesemente il diritto internazionale. Verificato ciò, il governo italiano e Lei, in qualità di rappresentante dell’unità nazionale, dovreste intraprendere un’azione diplomatica e giudiziaria integrata e congiunta.
Sotto il profilo diplomatico, l’Italia dovrebbe:
1) organizzare il richiamo settimanale “per consultazioni” dell’ambasciatore a New Delhi, Giacomo Sanfelice di Monteforte, e dell’Addetto Militare, Ammiraglio Franco Favre;
2) convocare ogni settimana l’ambasciatore indiano in Italia, per comunicargli le vibranti proteste del governo italiano in ordine alla violazione del diritto internazionale marittimo, alla ingiusta detenzione dei due marò italiani e all’illegale sequestro della petroliera italiana, presentanto il conto economico dei danni che saranno richiesti all’India, aggiornato in tempo reale;
3) sospendere ogni forma di nuova cooperazione economica, culturale e militare con l’India.
Sotto il profilo amministrativo, il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero del Tesoro,  l’Agenzia delle Dogane e l’Unione europea (nei settori di competenza propri della legislazione comunitaria), dovrebbe intensificare i controlli commerciali sugli scambi da e verso l’India, con l’applicazione rigorosa e puntuale di ogni minima norma esistente (insomma, attuare un boicottaggio indiretto sotto forma di eccesso di zelo amministrativo).
Sotto il profilo giudiziario, l’Italia dovrebbe individuare la sede giudiziaria (Tribunale internazionale per il diritto del mare di Amburgo, Corte internazionale di giustizia o tribunale arbitrale ad hoc) in cui aprire la controversia internazionale contro l’India, investendo l’Assemblea generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per gli ambiti di rispettiva competenza, evidenziando la mancata cooperazione in materia di azioni antipirateria e la violazione deliberata delle norme giuridiche internazionali in materia di diritto marittimo. Un precedente pericoloso per la convivenza internazionale.
Naturalmente, l’Italia dovrebbe anche prepararsi al peggio, nel caso in cui le autorità indiane, malgrado le mosse diplomatiche e giudiziarie, perseguissero il loro intento illegale di processare Latorre e Girone.
Prepararsi al peggio significa studiare i piani di azione per andare a liberare i due militari con un’azione di forza, misura estrema per sottrarli a una eventuale condanna capitale, ventilata più volte sui media indiani. Naturalmente questo lavoro preparatorio non dovrebbe essere sbandierato ai quattro venti, basterebbe solo che a livello di ministero degli esteri e della difesa non fosse esplicitamente escluso, ripetiamo, come extrema ratio.
La debolezza politica dell’Italia deriva da un lato dalla perdita di peso internazionale, effetto della crisi globale e dell’emergere di nuovi protagonisti sulla scena economica internazionale; dall’altro forse anche dalla crisi interna, che rende sempre meno credibile la politica nazionale agli occhi del mondo. In attesa che l’Unione Europea lieviti sotto il profilo istituzionale verso quella dimensione federale che era nella mente dei Padri Fondatori (per ora è la grande assente e la incredibile silente…), l’Italia deve recuperare la forza per dire al mondo che crede nella Pace internazionale, ma che non accetta di vedere calpestati i propri servitori in giro per il mondo, con disprezzo del diritto internazionale.
http://www.horsemoonpost.com/2012/04/10/la-perizia-balistica-inchioda-i-maro-del-san-marco-ma-lindia-viola-il-diritto-internazionale/

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