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lunedì 27 luglio 2015

Leggi speciali contro il Terrorismo: cosa resta della Libertà di Opinione? Un avvocato ci parla di IS e Donbass


- Marco Bordoni -
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L’avvocato Gabriele Bordoni, nato a Bologna il 28/7/1964 è iscritto all’Ordine Forense di Roma, opera nell’ambito penalistico, avendo avuto modo di seguire numerosi processi di rilevanza nazionale. Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Forense Bolognese per le materie penalistiche. E’ giornalista pubblicista dal 1997.
In Italia vige da dieci anni una normativa che, con la scusa di reprimere il terrorismo, minaccia gravemente la libertà di espressione. La legge non dice chiaramente chi è un terrorista: chiunque non combatta per uno stato riconosciuto dalla comunità internazionale (questa è, ad esempio, la situazione dei combattenti nel Donbass) può essere accusato ed arrestato in attesa del processo. Non solo: una modifica dello scorso febbraio ha esteso oltre misura il limite delle cosiddette “condotte anticipatorie” ovvero di quei comportamenti che in teoria potrebbero preparare una condotta “terroristica” (come addestrarsi al combattimento, raccogliere danaro per un movimento, ma anche semplicemente discutere con toni che possano sembrare di incoraggiamento all’azione)… Ne deriva quindi che mentre qualunque movimento di liberazione più essere considerato “terrorista”, chiunque abbia a che fare con questo movimento, a qualsiasi titolo o quasi, rischia di vedersi rivolta questa pesantissima accusa. La legge è abbastanza generica da consentire alla polizia ed al magistrato di procedere indiscriminatamente, anche (magari in buona fede…) sulla base delle proprie convinzioni politiche. Quindi per considerare il combattente per uno stato non riconosciuto “terrorista” basta che un Giudice, sotto l’influsso di una campagna propagandistica o su suggestione del potere politico nazionale o internazionale, si convinca della sua pericolosità. E se il combattente è “terrorista” lo è anche (magia della “condotta anticipatoria”) chi interagisce, chi lo sostiene, chi simpatizza, o magari semplicemente chi informa gli altri di quello che fa. Un incubo totalitario di cui l’opinione pubblica è inconsapevole, in parte perché sino ad ora questo apparato repressivo ha colpito solo alcuni soggetti simpatizzanti per lo Stato Islamico. Ma cosa succederebbe se, un domani, qualcuno si mettesse in testa che i simpatizzanti della Novorussia sono “scomodi”? Cosa è rimasto della nostra libertà? Lo abbiamo chiesto ad un noto avvocato del Foro di Roma, ma cresciuto ed operante anche su Bologna, Gabriele Bordoni*, che si è occupato in ripetute occasioni di queste tematiche e che ha fatto per noi il punto della situazione normativa.
Avvocato Bordoni, può spiegare ai lettori di Saker Italia quali sono le caratteristiche della normativa italiana varata per reprimere il cosiddetto “terrorismo”?
L’inquadramento generale deve partire necessariamente da una ricostruzione storica. Bisogna comprendere perché è stata varata tutta una serie di novità legislative. Nel nostro ordinamento, prima del 2005, vi erano già leggi che miravano a reprimere il fenomeno terroristico: erano norme che soffrivano di limiti legati al fatto che essenzialmente si rivolgevano a fenomeni di natura interna.  Nel 2005, dopo gli attentati terroristici di Madrid e Londra, si avvertì quindi la pericolosità di un terrorismo nuovo, un terrorismo radicato a livello internazionale ma capace di agire e di colpire anche nel nostro paese. Ci si rese quindi conto della necessità di mettere in campo una nuova normativa che da un lato affrontasse il problema della territorialità della giurisdizione sul piano tecnico processuale, e dall’altro desse alle autorità strumenti investigativi più ampi allargando l’ambito delle fattispecie penalmente sensibili.
In sostanza: possibilità di colpire anche fenomeni con delle connessioni internazionali, meno limiti alle indagini e più condotte considerate pericolose e quindi punite. Mi sembra che i cambiamenti siano stati sostanziali.
Le norme precedenti punivano condotte tipizzate [descritte in maniera precisa n.d.r.], essenzialmente legate a fatti concreti di associazione, di costituzione di banda armata e di esercizio di una certa tipologia di contrasto al sistema. Erano scritte in forma tale da non renderle passibili di interpretazioni ambigue. Invece, con la legge del 2005, venivano estese a tutta una serie di condotte anticipatorie [ovvero non provocano danno, ma ne costituiscono una “preparazione” ed una “premessa” n.d.r.], che nelle intenzioni sono intese a svolgere una attività di contrasto (si dicono tecnicamente “nome ostative”), e ad evitare che si arrivi poi alla fase attuativa del fenomeno associativo o di banda armata.
Si tratta di un notevole allargamento, ulteriormente negli ultimi tempi, due mesi fa circa, per contrastare attività come l’informazione attraverso la rete, per contrastare il fenomeno dell’arruolamento e dell’addestramento, per contrastare il fenomeno addirittura dell’organizzazione di spedizioni verso l’estero che possano essere tali da andare ad infittire le schiere di coloro che si muovono su di un piano di terrorismo.
Quindi in sostanza si è passati da un sistema che puniva la condotta effettivamente terroristica ad uno che si interessa (a scopo repressivo) anche dei comportamenti che potrebbero in ipotesi costituire la premessa di un atto terroristico (ma potrebbero anche non avere seguito, visto che nessuno può prevedere il futuro). Mi pare che a questo punto diventi molto importante cercare di capire cosa si intende per “terrorismo”.
Certo, è fondamentale. Purtroppo sotto questo profilo la legge del 2005, ed anche quest’ultima dell’aprile scorso, non sono entrate nel vivo. Si devono cercare delle indicazioni più precise al di fuori della legge, e questi ancoraggi si trovano nelle convenzioni internazionali: essenzialmente in quelle che sono intervenute dopo il secondo conflitto mondiale. Ce ne sono state alcune famose nel 1949 e ce ne sono state successivamente altre, che hanno affinato il concetto, intorno agli anni settanta. In buona sostanza il concetto di terrorismo, che definisce questa figura, che poi è essenziale per determinare la rilevanza penale della condotta di soggetti che intervengano e colloquiano e hanno rapporti con questa figura…
In sostanza chi si rapporta con i “terroristi”…
Esatto, la figura del “terrorista”, dicevo, è definita da alcuni aspetti specifici, ed in particolare:
  • Non c’è terrorismo dove c’è uno “stato” che sia territorialmente radicato, che faccia capo ad un governo istituzionale e che abbia un riconoscimento giuridico… caso mai anche non riconosciuto dall’intera comunità internazionale, ma solo da una sua parte. Chi opera al servizio di un sistema politico che ha queste caratteristiche dovrebbe essere qualificato “legittimo combattente”. Se queste caratteristiche mancano siamo tendenzialmente in presenza di un “terrorista”.
  • Il riferimento del “terrorista” non è quindi uno “stato” ma (lo un protocollo credo del 1971)è una organizzazione di natura sovranazionale, non legata ad un singolo paese ma con capacità espansive e sovversive in diversi stati, che possa essere riconosciuta come tale esternamente. Quindi: se manca il riferimento ad un gruppo organizzato, ad uno stato, cioè ad un governo, ad una popolazione, e vi è una sigla che consenta di riferire il singolo agente ad un gruppo organizzato: allora, in questo caso si può parlare di terrorismo.
Oggi come oggi quando si parla di terrorismo il primo esempio che viene in mente è il fenomeno del Califfato e dello Stato Islamico. Si dice che quei soggetti lì hanno le caratteristiche dell’organizzazione terroristica perché operano a livello internazionale e si riconducono ad una sigla unitaria. Io penso che in realtà questo tipo di situazione che adesso il califfato ha realizzato sia qualcosa di più e di più evoluto.
Probabilmente Al Qaeda poteva essere identificata in una sigla che faceva da copertura a tutti quelli che si riconoscevano nell’estremizzazione dell’ islam e quindi in una organizzazione propriamente terroristica secondo il nostro ordinamento. Viceversa, questo stato islamico ha più le caratteristiche di stato che non di movimento terroristico. Perché ovviamente ha un governo, ha un proprio territorio ed ha una popolazione che riconosce quel governo. E ha altri stati che riconoscono l’esistenza di quello stato. Per cui siamo di fronte, se vogliamo creare un nesso che unisca i due concetti, ad uno stato terroristico, ma non semplicemente ad una sigla terroristica.
Mi pare di capire che ci sia una bella differenza…
Certo, perché nel momento in cui si consolida l’idea di uno stato, dobbiamo considerare la figura opposta a quella del “terrorista”, quella del “legittimo combattente” che è anch’essa di difficile identificazione perché il carattere di legittimità deve essere assegnato da una comunità internazionale che riconosce una prerogativa di legalità a coloro che, in difesa del proprio paese, in difesa della propria libertà, comunque espressione di valori che noi riconosciamo, di valori democratici, si schiera in opposizione anche violenta a chi quelle libertà voglia sopprimere. In quel caso si può parlare di “legittimi combattenti” distinzione che è fondamentale, in quanto, ripeto, visto che il pacchetto del 2005 arricchito dell’intervento più recente del 2015, pone norme a contrasto che già configurano una responsabilità penale di chi anche solo entri in contatto e dialoghi con queste persone, è evidente che se queste persone hanno la caratterizzazione dei “terroristi” vengono perseguiti anche i loro sostenitori, se invece sono riconosciute come “legittimi combattenti” no, perché chi ci dialoga non si rapporta con un criminale, ma con una figura riconosciuta come legittima dal diritto internazionale e nazionale.
Quindi, ricapitolando, per semplificare le cose ai nostri lettori. Abbiamo due incertezze:
  • Per reprimere il fenomeno terroristico a monte la legge persegue anche tutta una serie di condotte “anticipatorie”. Ovviamente più ci si allontana dall’atto terroristico vero e proprio e si risale la catena delle cause e degli effetti per punire anche il sostenitore, o chi sta pensando se compiere un atto terroristico, più è fragile la certezza che quella condotta fosse veramente pericolosa per la società.
  • Fra la figura del “legittimo combattente” e quella del “terrorista” non c’è una chiara distinzione, dovendosi procedere in sostanza ad una interpretazione della situazione di fatto.
La somma di queste incertezze mi pare devastante. Se il compito di giudicare le intenzioni e giudicare la legittimità di una causa è lasciato alla polizia ed alla magistratura, in mancanza di norme chiare, non c’è il rischio che poi, magari in buona fede, queste distinzioni vengano fatte non in base alle legge, ma in base alle opinioni politiche di chi giudica?
Si, è una legge discrezionale, troppo discrezionale. Infatti se questa legge ha un difetto (e probabilmente ne ha più d’uno) questo difetto è la mancanza di tassatività. Mi spiego. La tassatività, la chiarezza, è importantissima per la norma in generale e per la norma penale in particolare. Tutte le norme che sfuggono al rispetto di questo, che è un presidio enorme di legalità e di civiltà giuridica, sono passibili di quello che Lei correttamente ricordava adesso, cioè dell’interpretazione. L’interpretazione è sempre molto pericolosa, e per questo deve essere confinata all’interno di limiti ben precisi stabiliti dal legislatore. E’ chiaro che il giudice deve essere un esegeta e deve essere un interprete, ma deve essere un interprete di affidamento quando le linee guida della legge sono chiare e determinate, in maniera che qualunque cittadino, leggendo quella norma, si possa rendere conto di ciò che è consentito e di ciò che invece è vietato.
Non mi pare il nostro caso.
come-diventare-pubblico-ministero_2d9353c3808cdfaca7e66dfd9ff9c8adInfatti, quando questo carattere di tassatività è preservato, tutti gli affinamenti e le interpretazioni sono doverose, ed anzi sono quello che fanno i Giudici da quando esistono e da quando la loro funzione è riconosciuta da uno stato organizzato. Ma se invece la norma di per sé sfugge a questo requisito di tassatività, l’intervento interpretativo del Giudice diventa un intervento additivo o di completamento, e questo diventa molto pericoloso. Quello che Lei segnalava è ancora più pericoloso, perché qui l’interpretazione additiva (che va a “completare” una legge non chiara, stabilendo quello che è penalmente rilevante e distinguendolo da quello che rilevante non è), è data da una lettura di carattere politico ed anche, mi consenta, in alcuni casi di carattere religioso. Perché dobbiamo ragionare da persone leali e trasparenti e prendere atto del fatto che l’interprete di una norma così fluida, che abbia, per cultura personale, una tendenza alla massima estremizzazione, una radicalità religiosa, poniamo cattolica, beh, penso possa individuare più facilmente degli antagonisti in coloro che quel mondo (al quale il giudice appartiene al quale si sente legato intimamente e nella piena libertà, perché la nostra Costituzione lo garantisce) vogliono colpire e distruggere, e quindi li possa più facilmente individuare come dei nemici potenziali.
E’ facile che i piani del giudizio tecnico e della convinzione personale vengano confusi e che il giudice cattolico individui come terroristi chi considera i cattolici come l’acme del male. Viceversa un magistrato che, in ipotesi, avesse abbracciato l’ isalm, potrebbe avere una chiave di lettura, in buona fede, più indulgente, assumendo che si, d’accordo, bisogna fronteggiare certe estremizzazioni però, di per sé, il fatto di essere dei puri delle regole e dei dettami dell’islam non è sbagliato perché in fondo lo stesso giudice appartiene a quel mondo culturale.
E’ un po’ come se dovessimo parlare di caratterizzazioni politiche. Ormai siamo abituati ad avere a che fare con una politica post moderna, per cui le categorie sono un po’ cambiate. Ma se pensiamo ai processi che si celebravano 30 anni fa, possiamo riscontrare delle analogie. C’erano processi politici di estrema sinistra che approdavano al tavolo di giudici che non facevano mistero di essere dei conservatori o addirittura che avevano dei riferimenti nel precedente regime, e si creava un chiaro imbarazzo a chi si vedeva sottoposto a questo giudizio. Così come lo avvertiva, questo imbarazzo, chi apparteneva ad aree di estrema destra e veniva giudicato da magistrati che teorizzavano la loro libertà di appartenenza all’estrema sinistra.
Quindi in conclusione la norma fluida, la norma troppo libera, può essere “completata” a seconda delle inclinazioni di chi la va ad esaminare, con tutte le derive di giustizialismo sommario che si possono immaginare. Per fare questo non occorre pensare necessariamente che il Giudice sia una persona che opera in malafede. Opera in perfetta buona fede ma in sintonia con il proprio credo, che può essere un credo politico, un credo religioso, e via dicendo. Adesso abbiamo fatto l’esempio dell’islam perché è quello più evocativo, ma ci possono essere tanti altri fenomeni che soffrono lo stesso tipo di problema.
Ci fa un altro esempio?
Un caso che mi viene immediatamente in mente per analogia è il problema del negazionismo. E’ pensabile che ci siano alcune verità storiche che vengono stabilite come non più passibili di alcun tipo di osservazione ed altre che invece lo siano? Cioè, è immaginabile che, alla fine di una guerra, ci siano alcune verità che non possono venire più toccate, ed altre che siano passibili di critica? Non mi sembra un approccio corretto. E’ importante che ci sia un canone leale e scientifico di valutazione di un accadimento. Se siamo leali ed obiettivi non possiamo mettere nessun veto alla storia e nessun veto alla cultura, perché se no si originano appunto quei distinguo politici che sono un po’ anticipatici. Si dice che non si può contestare che ci sia stata lo shoah, non si può contestare che sia avvenuto l’annichilimento dell’ebraismo…
Però bisogna stare attenti a seguire questa china. Dobbiamo ricordarci, ad esempio, che solo 5, 10 anni fa in Italia qualcuno si è ricordato che c’erano stati degli Italiani torturati ed uccisi e scaraventati nelle foibe. Fino a quel momento chi ne parlava era un visionario, uno che se l’era sognato.
Allora adesso dovremmo immaginare che fra qualche anno la legge venga completata dicendo che è passibile di sanzione penale chi mette in dubbio l’esistenza delle foibe o le loro dimensioni? Capisce? Si tratta di letture chiaramente ispirate da motivazioni politiche e sono pericolosissime, perché se c’è uno scopo nel fare delle leggi che contrastano il terrorismo è che le stesse sfuggano a delle impostazioni politiche che gli stessi terroristi potrebbero addirittura denunciare come leggi ingiuste o inumane.
In che senso?
Ostaggi in mano allo Stato Islamico
Ostaggi in mano allo Stato Islamico
Guardi i video “promozionali” dello Stato Islamico. Il fatto che questi poveretti prima di essere decapitati vengano vestiti di arancione cos’è se non una forma di spregio per le torture ed i crimini contro l’umanità compiuti dagli americani nella prigione di Guantanamo? E’ una forma di macabro sfottò mediatico da parte di chi dice: “guardate, noi facciamo questo, ma non è però molto diverso da quello che voi state facendo ai nostri, con la differenza che noi non rivendichiamo una grande civiltà giuridica, voi invece affermate di essere giusti, però alla fine ci torturate! Allora noi, ai nostri prigionieri, mettiamo gli stessi vestiti che voi mettete ai vostri, e poi gli tagliamo la testa!”. E’ una forma di provocazione. E allora la legalità, per avere una efficacia contro un meccanismo come quello terroristico deve essere legalità sino in fondo.
Veniamo un po’ al contesto che è di nostro prevalente interesse. La nostra testata è attualmente focalizzata sui rapporti est ovest e sulla crisi Ucraina. E in Ucraina è successo qualcosa di assai singolare sotto questo profilo, nel senso che fino al febbraio 2014 il governo in carica cercava di mantenere una equidistanza fra Unione Europea e Russia, provocando la protesta delle regioni occidentali che si sono sollevate, con le folle politicamente organizzate e armate che occupavano edifici amministrativi nell’ovest e a Kiev. Il governo in carica ha valutato la possibilità di lanciare una grande operazione di repressione valendosi dei servizi d sicurezza che in Ucraina dipendono dal Ministero dell’Interno. Questa operazione era stata battezzata “Operazione Anti Terrorismo”: la tesi era che i “terroristi” fossero i dimostranti delle regioni occidentali. L’ambasciata americane e le cancellerie europee si sono opposte perché “i governi non devono usare violenza alle popolazioni”, così che il Presidente in carica, Yanukovich, ha concluso un accordo con le opposizioni. In applicazione all’accordo la polizia ha abbandonato il centro di Kiev e l’ “Operazione Anti Terrorismo” è stata interrotta. Purtroppo i dimostranti antigovernativi hanno rotto l’accordo ed hanno occupato il Parlamento e la residenza presidenziale insediandosi al governo del paese. Fatto questo, dopo la defenestrazione del precedente Presidente, sono stati gli abitanti del sud est a scendere in piazza perché non volevano un governo filo occidentale. A questo punto i nuovi titolari del potere hanno organizzato la repressione utilizzando lo stesso strumento, ovvero gli apparati di sicurezza, e li hanno mandati nel sud est per cercare di soffocare la rivolta. Questa operazione è stata effettivamente chiamata “Operazione Anti Terrorismo”. L’ Ambasciatore degli Stati Uniti, a questo punto, non ha più avuto alcuna riserva contro l’uso della forza governativo, anzi ha iniziato a sottolineare che il “governo nei paesi democratici deve avere il monopolio dell’uso della forza” così che il Parlamento di Kiev ha potuto dichiarare “terroristi” gli insorti. A loro volta gli insorti, che si vedevano le città colpite da bombardamenti indiscriminati delle forze governative, e che si vedevano di fronte ad un tipo di intervento chiaramente illegittimo sotto il profilo del diritto internazionale, hanno descritto come “terroristica” l’azione del governo. Quindi, in sostanza, ciascuno è il “terrorista” del proprio nemico. In conclusione: nel momento in cui dovessimo applicare la normativa vigente a questo tipo di situazione, io non vorrei essere noi panni del giudice che deve decidere chi è “terrorista” e chi no. Alla fine, qualsiasi decisione, non sarebbe dettata da valutazioni prevalentemente politiche?
Certo. Anche in questo caso la fluidità delle norme e la difficoltà di individuare il discrimine fra il soggetto di “terrorista” e quello di “legittimo combattente” è il punto di svolta di tutto quanto consegue sul piano processuale di indagine (quindi di contrasto e di polizia) e sul piano, se mai ci si arriva, processuale di valutazione di una condotta. Però se noi non risolviamo in maniera netta e chiara quel dilemma iniziale (“terrorista” o “legittimo combattente”) non potremo mai svolgere una attività legalmente gestibile.
Faremo semplicemente una scelta di campo ed andremo a reprimere quelli che riteniamo essere più terroristi degli altri in base ad un nostro punto di vista, che può essere oltre tutto condizionato, come capisce bene, da opportunità politiche. Perché evidentemente se tu sei uno stato sovrano ma sei legato con centomila vincoli a delle potenze che hanno già fatto una scelta di campo in Ucraina, è difficile che tu possa essere nelle condizione di valutare liberamente la condotta di chi, poniamo il caso, qui in Italia fa proselitismo, fa semplicemente anche solo una legittima e debita informazione su ciò che sta accadendo.
Lo fa dalla parte degli insorti o dalla parte dei governativi? Beh, se la fa da parte dei governativi… Tutto sommato… Sono quelli con cui siamo tendenzialmente anche se indirettamente alleati… Come facciamo a dire che questi sono dei terroristi? Dall’altra parte… gli altri … erano al governo, ma adesso non lo sono più… Non siamo mai stati alleati con loro… Per il momento. Perché poi non si sa mai come vanno queste cose… Per cui è più probabile che siano dei terroristi.
In realtà la linea di confine è trova la soluzione nei rapporti di forza. E si torna al discorso di prima. Chi vince non solo vince ma processa il nemico e lo raffigura come disumano e terrorista. E’ pericoloso intervenire in Italia con norme repressive contro chi, dall’Italia fa anche soltanto informazione dando conto, dando visibilità ad una critica, per esempio di ciò che sta facendo il governo di quel paese contro gli insorti e dando conto di tutta una serie di circostanze, di fatti, di accadimenti oggettivi, che possano scuotere l’opinione pubblica mostrando l’illegittimità di una operazione repressiva… Dico illegittimità perché quanto tu vai a sterminare la popolazione civile credo che poi sia difficile che possa arrogarti di avere esercitato prerogative di contrasto e di sicurezza… estendere tanto il concetto di “sicurezza” significa ridare dignità alla “sicurezza” di Videla, di Pinochet: sono forme che non possono trovare legittimità solo per il fatto di essere al governo e di essere più forti… O se lo fanno lo fanno a casa loro. Interpretare la norma in questo senso, dicevo, è fonte di pericolo per la libertà e sarebbe del tutto errato.
E’ curioso che nel nostro paese chi semplicemente va a dare informazione, se la dà a favore di una certa parte in conflitto non è passibile di alcuna osservazione perché, comunque, quelli non sono terroristi. Se invece offre informazioni oggettivamente qualificata ed obiettiva, senza istigazioni di nessun tipo, ma che potrebbe essere a favore di chi non è nel palazzo del governo adesso in quel paese, potrebbe essere già accusato di essere un soggetto che fa una navigazione su internet non consentita, che fa attività provocatorie, di proselitismo. Potrebbe essere accusato di voler cercare di coagulare un movimento per poi, chi sa mai, fare spedizioni e dare supporto materiale ai terroristi, e in questo modo si finisce veramente per penalizzare tutto ciò che noi vogliamo ritenere sia la base fondante della nostra civiltà giuridica, e della nostra società, cioè la libertà di espressione.
E allora se dietro questa legge si cela anche questo rischio, io credo che questa legge sia da criticare fortemente e soprattutto per tecnici del diritto, da osservare con estrema attenzione e da contrastare tutte le volte che trovi applicazione molto generalista, molto libera, molto meccanica. Perché dietro queste forme di applicazione non vigilata si possono annidare dei mostri.
Quindi mi pare di capire che, essendoci effettivamente un’ombra che grava su chi si interessa a questo tipo di tematiche facendone oggetto di discussione, dal momento che l’ordinamento mira a colpire sia la condotta del cosiddetto “terrorista” sia tutta la fase in senso lato preparatoria, è molto importante che chi fa testimonianza da queste tematiche si distanzi in maniera molto netta dalla attività combattente propria.
Ma certo! Questo credo sia doveroso, perché abbiamo parlato di una informazione libera, leale, che faccia informazione, non che faccia disinformazione o, peggio, che dietro ad una facciata di finta informazione vada a celare delle attività di approvvigionamento, di proselitismo, di istigazione, di presa di parte attiva a certi fenomeni. Attività tutte che potrebbero essere sicuramente tacciabili di contrasto alle norme. Perché un conto è dare visibilità a fenomeni che l’informazione ufficiale non vorrebbe venissero evidenziati, ed invece una informazione libera li offre in visibilità all’opinione pubblica. Un altro conto è raccontare queste cose perché si vuole in realtà, attraverso questo racconto, generare un moto di ribellione, di odio, di antagonismo verso coloro che compiono le condotte repressive, fino al punto di veicolare risorse nei posti dove la guerra si fa sul campo, non su internet, e mandare la gente a combattere là, caso mai organizzando i contatti, e tutta una serie di reti di informazioni e rapporto che possano facilitare il transito di persone e cose verso le zone calde del combattimento.
E’ abbastanza intuitivo che questo è un passo molto ulteriore. Così come è un passo molto ulteriore cercare di raccogliere materiale informativo per l’addestramento. E’ evidente che nel momento in cui tu non sei più una testata di opinione che fa il proprio dovere per una informazione libera, ma metti insieme tutta una serie di riferimenti che consentono alle persone che ne hanno voglia di trovare qual è il posto ove si debba andare per essere introdotti nel paese, come si fa a utilizzare un certo tipo di armamento, come si fa a nasconderne un altro, se vai in aereo, cioè tutte quelle cose che sono tipicamente da terrorista, senza girarci molto attorno, beh, allora credo che il rischio uno lo capisca bene, e se lo vuole praticare lo pratica, ma dopo non può parlare di legge poco chiara…
In quel caso uno lo capisce che sta facendo qualcosa di molto pericoloso. Se invece si fa informazione bisogna farla con coraggio ma anche con la consapevolezza che in questo paese l’informazione è libera e che se è fatta correttamente giammai può essere repressa.
Vorremmo affrontare per completezza anche l’argomento degli aiuti umanitari. Se capisco bene il problema maggiore relativo alla fornitura degli aiuti umanitari è quello della verifica della natura dei canali che si utilizzano.
Convogli umanitari nel Donbass
Convogli umanitari nel Donbass
Si qui entriamo in un piano in qualche modo investigativo. Bisogna essere molto attenti ed evitare che si ripetano fenomeni che sono già stati registrati diverse volte in passato, ovvero che nella catena umanitaria si vadano a celare tutta una serie di attività un po’ meno umanitarie, che consentano il transito non soltanto di ciò che è più palese: cibo, medicinali, beni di prima necessità, ma anche di denaro e armi. Si tenga presente che esiste anche una vasta gamma di beni dal possibile doppio uso, come ad esempio un generatore, che potrebbe essere utilizzato in un ospedale perché lo persone ferite possano avere la risorsa elettrica che consente loro di essere curate ed ai medici di effettuare ad esempio un intervento chirurgico, ma anche per illuminare un campo militare in zone del territorio in cui non ci sarebbero altre risorse energetiche. Allora bisogna stare attenti che quando si fa un’ altra nobilissima attività, che è quella di essere vicini a persone che si trovano, indipendentemente da tutto, vittime di una sciagura, che è quella di vedere il loro destino e la loro vita stritolati in uno scenario pauroso come una guerra civile, perché questo è ciò che sta accadendo là, non si venga commisti a chi fa altro. Dedicarsi a che queste persone possano avere almeno un supporto da parte di qualcuno che le aiuti nelle loro esigenze di sopravvivenza nella quotidianità… Ecco, dicevo, anche quando ci si dedica a queste opere caritatevoli, occorre stare molto attenti che anche quel canale resti un canale pulito e che non venga inquinato da altre forme di attività poste in atto da qualcuno che vuole sfruttare lo stesso canale per veicolare ciò che non va bene. Quindi è richiesta non solo l’attenzione, ma anche la possibilità concreta di controllare il fenomeno. E’ quindi qualche cosa di molto insidioso non tanto sul piano teorico, ma su quello concreto. Ipotizziamo che Tizio inviti il pubblico a fare donazioni in danaro, o in risorse di qualunque genere. Nel fare ciò dovrebbe chiedersi: sono sicuro di potere controllare questo canale, sono sicuro al 100% che nei pacchi di pasta non ci venga poi messa la nitroglicerina? E se in futuro dovesse emergere una circostanza del genere, io che ho raccolto i fondi, ho poi gli strumenti per dire: “no, beh, attenzione, io ero in buona fede. io pensavo che ci fosse solo la pasta, poi se dentro avete trovato la nitroglicerina, quella certamente io non potevo immaginare che qualcuno la nascondesse!”.
E’ una situazione molto difficile, molto insidiosa Per cui bisogna stare molto attenti alle qualità di chiarezza e trasparenza dell’organizzazione che si usa, perché non si possa pensare che si sia a propria volta dei soggetti che operano e tramano, perché quello potrebbe essere pericolosissimo come ricaduta: qui siamo già addirittura in una fase attuativa di un fenomeno di supporto diretto al terrorismo! Una accusa pesantissima.
Ma anche prescindendo da queste estreme ipotesi, a questo punto finale della nostra riflessione, possiamo tornare daccapo su quel punto irrisolto: l’informazione che si vuole fare e gli aiuti che si mandano alla popolazione del luogo vanno nella direzione dei terroristi o verso chi cerca soltanto di restare un uomo libero?
Come abbiamo spiegato, questa distinzione è ancora troppo labile ed appesa agli umori dell’interprete; e qui sta il problema principale delle leggi di cui abbiamo parlato.
fonte http://sakeritalia.it/

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